Art. 1.
(Definizione delle discipline olistiche per la salute e istituzione della figura professionale di operatore).

      1. Sono definite discipline olistiche per la salute (DOS) quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato di salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e a rinforzare in modo non invasivo le risorse naturali del soggetto utente. Le DOS non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e di riabilitazione fisica e psichica erogate dai servizi sanitari.
      2. È istituita la figura professionale di operatore di DOS, il cui profilo è basato su:

          a) l'approccio olistico alla persona e alla sua condizione;

          b) la promozione della salute e il miglioramento della qualità della vita, conseguibili mediante la stimolazione delle risorse naturali della persona secondo le metodiche specifiche di ogni disciplina;

          c) l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;

          d) la non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e l'astensione dal ricorso alla prescrizione di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei al proprio ambito di competenza.